da Celestino Ferraro
Perché la “libertà dei pianisti”, di inquinare con il loro voto furtivo le leggi del Parlamento, non è stata repressa con una legge ad hoc? Da oltre un decennio essendo conosciuto il crimine. Sarebbe (MAGARI) opportuno che si legiferasse così, o pressappoco:
Art. 1) – Il parlamentare che venga sorpreso a votare, in qualunque tipo di votazione elettronica, in luogo del collega assente, sotto unica testimonianza di accusa del presidente di turno dell’Assemblea, e nel corso della medesima seduta nella quale il crimine è stato rilevato, viene sottoposto al giudizio dell’Assemblea per la sospensione dalla carica di parlamentare per un semestre. Vengono altresì sospesi anche tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti.Il voto dell’Assemblea, per i provvedimenti a carico del parlamentare accusato di voto sostitutivo, è preso a maggioranza dei presenti in Aula.
Art.2) – Se in seguito, lo stesso parlamentare integrato nella carica, dovesse reiterare il reato, si procede alla sua espulsione definitiva dall’Assemblea, per l’intera legislatura, seguendo analoga procedura parlamentare come per la prima sospensione. Viene altresì interdetto, al soggetto incriminato, la possibilità di presentarsi candidato in qualsiasi Assemblea democratica della Repubblica.Il giudizio dell’Assemblea è inappellabile.
Se si avesse intenzione di fare sul serio.
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