da Claudio Urbani, Roma
Se i governi sono buoni o cattivi, sono opinioni personali e opinabili, è come discutere sulsesso degli angeli. In quanto alle accuse se leggi sul conflitto di interesse siano state presentate e approvate, lasciano il tempo che trovano: basterebbe applicare la costituzione italiana che sancisce. “La Costituzione italiana, secondo gli artt. 65 e 66, obbliga il Parlamento a valutare l’eleggibilità dei suoi membri in base alla legge ordinaria. L’art. 10 del DPR 361/1957 recita: «Non sono eleggibili […] coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta». I perché che interessano son quelli della non applicabilità di questa norma costituzionale: sia da destra che da sinistra.
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