da Paolo Beretta
A domanda rispondo. Dal Codice Civile, Libro I, Titolo I, Art. 1: “Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. In particolare, con il primo respiro. Per inciso, l’Art. 578 c.p. che regola l’infanticidio definisce, nei fatti, una circostanza attenuate per l’art. 575 c.p.
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