«Visto l’articolo 531 CPP dichiara non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Silvio in ordine al reato di corruzione ascrittogli al capo A) limitatamente al bonifico in data 06-07 marzo 1991 perché, qualificato il fatto per l’imputato come violazione degli articoli 319 e 321 C.P. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione; visto l’articolo 530 CO.2 C.P.P. assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione relativo al bonifico in data 26-29 luglio 1988 contestato al capo A) per non aver commesso il fatto; visto l’articolo 530 C.P.P. assolve Berlusconi Silvio dagli altri fatti di corruzione contestati al capo A) per non aver commesso il fatto; Visto l’articolo 530 CO.2 C.P.P., assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste»
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