da Paola Altrui
Freeman ha ragione: la latitanza – o “diritto alla fuga”, come l’hanno efficacemente ribattezzata gli avvocati – non costituisce reato e non è penalmente sanzionata; al massimo, produce alcuni tipici effetti processuali (ad esempio, la possibilità di celebrare il processo in contumacia). Di conseguenza, ci si può “impunemente” sottrarre all’esecuzione tanto di un’ordinanza di custodia cautelare che di una sentenza definitiva di condanna. Condivido però le perplessità di Barracco: quantomeno sul piano morale, la condotta del latitante e quella dell’evaso non mi paiono così dissimili.
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