da Francesco Caputi, Bari
Solo per segnalare che l’articolo opportunamente citato da Beretta dà torto su tutta la linea alla tesi di Freda. Il nostro sistema è ipergarantista nella fase del processo al contumace (nomina avvocato del libero foro o d’ufficio, regime delle notifiche e delle prove, ecc.); altri sistemi, come quello francese, lo sono assai meno (niente avvocato, nemmeno d’ufficio, niente indagini sulle prove, niente giuria popolare, ecc.). Dunque in Francia la condanna del contumace è facile facile, ragione per la quale v’è la revisione automatica del processo se il condannato si presenti alla Corte (revisione che esiste anche da noi – pur se non automatica – se il latitante, condannato in via definitiva, porti uno straccio di prova dell’esistenza di una circostanza determinante non considerata dalla sentenza). La correttezza del nostro giudizio contumaciale è certificata ora anche dal Regno di Spagna, che, finalmente, in un recente trattato bilaterale in corso di ratifica, ha riconosciuto l’errore interpretativo posto a base dei suoi dinieghi di estradizione dei condannati italiani in contumacia (v. articolo allegato da Freda).
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