da Paola Altrui
E’ sbagliato imputare gli errori (o gli orrori) di una legge al giudice chiamato ad applicarla; tuttavia, a prescindere dalle valutazioni rimesse alla coscienza e alla sensibilità di ciascuno, c’è almeno un elemento che mi lascia perplessa. Il giudice Felice Lima ha scritto, nel motivare la sentenza, che la legge sull’interruzione della gravidanza “non autorizza un uso dell’aborto come strumento selettivo dei feti, con riferimento alla loro salute”, il che rappresenterebbe “un uso eugenetico dell’aborto certamente vietato dalla legge”. Ora, l’art. 4 della legge 194/1978 stabilisce che possa ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione, fra l’altro, a “previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.&n bsp;Sbaglierò, ma ho l’impressione che l’interpretazione fornita dal giudice a tale riguardo non sia corretta, né condivisibile.
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