da Paolo Beretta
Agli attenti lettori della Carta Costituzionale vorrei far notare che:
– L’articolo 40 del Capo III recita, testualmente, “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”, non che debba essere esclusivamente esercitato per questioni economiche. Nel 1970, i sacrosanti scioperi in Fiat si facevano soprattutto per la dignità del lavoratore. Quindi, lo sciopero come forma di lotta anche politica è ampiamente concesso.
– Curioso (ma forse non ci erano ancora arrivati) che abbiano saltato tutto il titolo IV, in particolare la sezione I, ancora più in particolare l’articolo 108, che recita: “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.”
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