Concorso esterno, balle interne Il vignettista Vincino è persona gradevolissima e autore satirico a tratti geniale, da molti anni. Non sono tuttavia sicuro che abbia capito del tuttoquello che ha deciso la Corte di Strasburgo sul caso Contrada. S’intende: fosse solo Vincino, pazienza: gli infortuni capitano. Il problema è che – come spesso succede in un contesto di percezione superficiale delle notizie – l’errore di Vincino in questi giorni è diventato egemonico. Cioè quasi tutti quelli che hanno letto distrattamente un titolo o ascoltato in tivù la notizia della Corte di Strasburgo su Contrada, pensano proprio quello che dice questa vignetta: cioè che Il concorso esterno in associazione mafiosa “è miseramente crollato”. I lettori più avvertiti mi perdoneranno, quindi, se qui mi tocca scrivere una cosa che già sanno perché sono andati oltre i titoli. Molti altri non l’hanno fatto: non solo Vincino. Per non dire di quanti invece sanno benissimo come sono andate le cose sul caso Strasburgo-Contrada, ma sui media dicono il falso per interesse di parte o peggio. Allora: la Corte di Strasburgo non è intervenuta sul merito dei favori offerti da Contrada alla mafia, né tanto meno sul senso del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si è limitata a dire che i favori di cui sopra sono stati fatti in un periodo in cui in Italia il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era stato ancora del tutto definito dal punto di vista giurisprudenziale. La questione infatti è stata al centro di diverse sentenze della Cassazione (tra le più importanti: Demitry 1994, Carnevale 2002, seconda sentenza Mannino 2004) fino a prendere la sua forma attuale. Secondo la Corte di Strasburgo quindi all’epoca dei fatti contestati a Contrada – non avendo la Cassazione ancora fissato tutti i paletti giurisprudenziali del concorso esterno in associazione mafiosa – il reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile. In altre parole: tra il 1979 e il 1988 (questo il periodo in cui Contrada faceva favori alla mafia) il reato per cui l’ ex numero tre del Sisde è stato poi condannato non era abbastanza chiaramente normato, sicché la sua condanna va contro l’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo il quale «nessuno può essere condannato per una azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale; parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso». Quindi: 1. La Corte di Strasburgo non ha messo in dubbio il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: dire che “è crollato” o è frutto di disinformazione o di bugia consapevole. Anzi, Strasburgo ha confermato che «con la sentenza Demitry pronunciata dalla Corte di Cassazione nel 1994 è stata riconosciuta l’esistenza del reato in questione e, nello spirito di porre fine al conflitto di giurisprudenza in materia, è stata definitivamente ed esplicitamente ammessa l’esistenza del concorso esterno in associazione mafiosa nell’ordinamento giuridico italiano». Una frase che fa capire quanto ad esempio il titolo in prima del Messaggero di oggi («Strasburgo respinge la zona grigia del concorso esterno») sia purissima disinformazione. 2. La Corte di Strasburgo non ha smentito o negato i fatti per cui è stato condannato Contrada: semplicemente, ha detto che all’epoca in cui sono stati commessi la norma nella quale sono stati fatti rientrare questi fatti non era ancora sufficientemente definita dalla Cassazione. 3. Oggi chi dice che la condanna di Contrada è stata ingiusta ha tecnicamente ragione, per i motivi di cui sopra relativi alla non retroattività. Tuttavia cosa del tutto diversa – e balla spaziale – è dire che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato messo in dubbio dalla Corte di Strasburgo. Chiedo scusa nuovamente per l’inutile precisazione a chi sapeva già tutto. Non chiedo scusa per nulla a Giuliano Ferrara che e oggi parla di “un reato che non c’è”, mentendo e sapendo di mentire.